Ordinanza n. 455 del 1991

 

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ORDINANZA N. 455

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, con ordinanza del 18 febbraio 1991, ha sollevato, per la seconda volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui è detto che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, pur essendo la stessa equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi dell'ultimo inciso del detto comma;

che, a parere del remittente, la norma censurata sarebbe anzitutto in contrasto con la direttiva n. 22 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che evidenzia il vincolo per il giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, nella sentenza penale irrevocabile, limitatamente alla sussistenza del fatto, all'affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 97 della Costituzione in quanto la definizione della causa civile subirebbe un inspiegabile ritardo, nonché gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 443 del 1990, ha già dichiarato la questione, ora di nuovo sollevata, inammissibile e, con l'ordinanza n. 564 del 1990, manifestamente inammissibile, in quanto la norma che nega alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi civili o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, non potrebbe mai trovare applicazione in un giudizio penale come è il giudizio a quo;

che, inoltre, nel giudizio con applicazione della pena a richiesta delle parti, il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non deve decidere sulla relativa domanda;

che detta previsione, diretta ad incentivare il tipo di giudizio di cui trattasi, rientra nel potere discrezionale del legislatore;

che non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale siccome non costituisce mero arbitrio;

che la previsione contenuta nello stesso articolo impugnato della equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna obbedisce a finalità di natura strettamente penalistica;

che i profili nuovi dedotti dal giudice remittente non sono tali da fondare una decisione della questione diversa dalla declaratoria di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.